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Sezione di Parma: Due occasioni per riflettere

 La settimana scorsa è stata organizzata una visita guidata al Polo Ambientale Integrato di Parma

L’iniziativa molto interessante ha consentito di conoscere tutto il ciclo di raccolta e trasformazione dei rifiuti in energia al servizio della citta’ e di prendere atto di una tecnologia  dell’impianto di cogenerazione di ultima generazione

 

Manuela Amadei – Fidapa Parma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessioni sulla Legge n. 41 del 23.03.2016. riguardante l’omicidio stradale

 

Iniziativa organizzata   il 23 ottobre alle ore 18,00 presso la sala riunioni di Banca Mediolanum in via Garibaldi 12 a Parma

 Si è ritenuto di parlare della legge sull’omicidio stradale in quanto contiene  norme poco conosciute  che impattano direttamente  su tutti sugli automobilisti 

Quando la legge è stata approvata vi fu un coro unanime di consensi ma ora si scopre che le ombre sono piu’ delle luci

Il giudizio degli esperti è severo e reca preoccupazione : ad esempio  quasi nessuno è al corrente che basta causare un semplice tamponamento dopo aver bevuto una birra e trovarsi di fronte ad una prognosi di 40 giorni per il colpo di frusta per avere una condanna da tre mesi ad un anno di reclusione oltre alla revoca della patente …  Insomma le conseguenze possono essere assolutamente sproporzionate rispetto al danno provocato anche in caso di semplice distrazione…

 

 

 Lesioni stradali

Resta da dire che la legge n. 41/2016 (come in parte desumibile dalla disamina sino ad ora effettuata) ha operato una stretta anche sulle lesioni stradali, riscrivendo il testo dell’articolo 590-bis del codice penale.

In particolare, anche con riferimento a tale ipotesi delittuosa si prevedono tre diversi regimi sanzionatori riconducibili alle medesime fattispecie contemplate dall’articolo 589-bis per l’omicidio colposo.

1) Nel dettaglio, l’ipotesi generale sanzionata con la reclusione da due a sette anni in caso di omicidio, è punita con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

2) Le ipotesi più gravi che sono punite con la reclusione da otto a dodici anni in caso di omicidio, sono invece sanzionate con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

3) Infine, laddove l’articolo 589-bis stabilisce la pena della reclusione da cinque a dieci anni per l’omicidio, l’articolo 590-bis stabilisce la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le circostanze aggravanti (anche speciali) ed attenuanti previste per le lesioni stradali sono le medesime previste per l’omicidio stradale, con l’unica peculiarità che, in caso di lesioni plurime, la pena (aumentata sino al triplo) non può superare gli anni sette.

Vedi anche la guida: L’omicidio colposo

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