Con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, il Parlamento italiano ha provveduto a tutelare la donna dalle pratiche di mutilazione genitale femminile, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne. Al codice penale è aggiunto l’articolo 583-bis che punisce con la reclusione da quattro a dodici anni chi, senza esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Per mutilazione il legislatore intende, oltre alla infibulazione, anche la clitoridectomia, l’escissione o comunque qualsiasi pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Lo scopo della FIDAPA BPWITALY è informare e far riflettere su di un dramma, che coinvolge soprattutto le bambine, anche in tenera età , e che le sezioni hanno più volte affrontato nell’ambito della divulgazione dei principi della Carta dei Diritti della Bambina.
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