Convegno sul tema “Risarcimento alle vittime di violenza”

Convegno sul tema “Risarcimento alle vittime di violenza”, organizzato dal Distretto Sud-Est FIDAPA-BPW ITALY con la collaborazione delle Responsabili  Nazionali delle Commissioni “Donne Politiche Sociali e Pari Opportunità” e “Legislazione”.

Roma: date provvisorie 22 marzo o 19 aprile 2013

Il Comitato di Presidenza del Distretto Sud-Est organizza un Convegno  con la partecipazione dei 7 Distretti FIDAPA-BPW ITALY e la collaborazione di Fiammetta Perrone , Responsabile Nazionale della Commissione Donne Politiche Sociali e Pari Opportunità e di Pasqua Ruccia, Responsabile della Commissione Legislazione sul tema “Risarcimento alle vittime di violenza”, da tenersi presso la sede del Parlamento Europeo a Roma.

Lo scopo del Convegno è quello  di mobilitare l’opinione pubblica  al fine di applicare la direttiva europea del 2004: per chi ha subito violenza sessuale  ed ha diritto a essere risarcito, come le vittime   di mafia e terrorismo; nonché  istituire  un fondo pubblico. Perché la violenza non è un fatto privato, riguarda tutta la società.

Una sentenza importante, emessa dal Tribunale Civile di Torino, ha condannato il Presidente del Consiglio, in qualità di rappresentante legale dello Stato, a versare un indennizzo di 90.000 euro a una giovanissima studentessa piemontese, vittima di violenza sessuale. Il pronunciamento del giudice si basa su una direttiva dell’Unione Europea e quindi rappresenta un caso in cui la normativa comunitaria supplisce alla carenza di una legislazione nazionale.La direttiva n. 80 del 2004 relativa all’indennizzo delle vittime di reato, impone a tutti gli Stati membri di prevedere nella rispettiva legislazione nazionale un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, commessi nei rispettivi territori.

La direttiva si fonda sulla difficoltà da parte di una vittima di ottenere riparazione al reato subito in un altro paese, sia perché l’autore spesso non dispone delle risorse finanziarie necessarie sia perché non sempre è possibile identificarlo o citarlo in giudizio. Per questo, gli Stati devono provvedere direttamente al risarcimento con fondi pubblici nelle situazioni transfrontaliere o nazionali, indipendentemente dallo Stato di residenza della vittima e dallo Stato membro in cui viene commesso il reato. Il calcolo dell’importo viene lasciato alla discrezionalità del Paese dove è avvenuto il fatto, purché l’indennizzo sia equo e adeguato.

L’Italia, insieme alla Grecia, è l’unico paese che non ha dato applicazione alla direttiva. La causa si è quindi basata su una palese inadempienza del nostro Stato nei confronti di una normativa europea. Lo Stato si è difeso, affermando che la direttiva è già applicata in Italia dato che esistono casi in cui è previsto l’indennizzo pubblico delle vittime: si tratta di reati di mafia, usura, terrorismo ed estorsione; in pratica, ha rivendicato una sorta di discrezionalità nella scelta dei delitti da includere nell’elenco di quelli indennizzabili.

Il giudice, però, ha ricordato come la direttiva del 2004 imponga agli Stati di prevedere un meccanismo di indennizzo per tutti i reati intenzionali violenti, e dunque anche per quelli di stupro.

Nel 2007 lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte europea ,con la sentenza 112 ,per il suo ritardo nell’applicazione della normativa. Siamo l’unico paese con la Grecia a non osservare quanto stabilito dall’Unione Europea”.Si dovrebbe  imporre all’Italia di colmare questo vuoto normativo.  Una proposta di legge è stata presentata dall’Unione Donne in Italia, per prevedere proprio il risarcimento pubblico alle vittime di violenza sessuata, attraverso la formazione di un fondo apposito.

Devono essere previste misure di sostegno economico affinché venga costituito un fondo di garanzia per le vittime della violenza sessuata, come già il nostro ordinamento prevede per le vittime della strada e della criminalità organizzata.
Nella consapevolezza che il reato di genere è un reato gravissimo, riconosciuto a livello internazionale come violazione di un diritto umano, riteniamo che, così come vengono riconosciute, nel nostro ordinamento, fondi di solidarietà e di garanzia per le “vittime delle richieste estorsive” (L. 44/99) e per “le vittime della strada” (L.990/69), si preveda di istituire un fondo di garanzia per le vittime di violenza sessuata, da integrare con i beni sequestrati al reo, con assicurazione con contributo statale, e con modalità simili a quelle già sperimentate per i suddetti fondi.

Tale esigenza nasce dalla considerazione che il reato di violenza sessuata, lungi dall’essere meno importante dei danni derivanti da incidente stradale o da quelli derivanti da richieste estorsive, produce un danno sociale di rilevantissima entità, non solo alla vittima ma all’intera comunità. In particolare, soprattutto in caso di violenza intrafamiliare, il fondo deve garantire le vittime, se appartenenti a famiglie carenti di risorse economiche, ogni forma di sostegno sociale in tutti quei casi in cui si presume che la vittima, per età o per condizione economica, non possa emanciparsi dall’aggressore.

Per questo ci si dovrà impegnare per garantire alla vittima il diritto al lavoro e alle prestazioni della sicurezza sociale: la lavoratrice vittima della violenza di genere avrà diritto alla riduzione o alla riorganizzazione dei suoi tempi di lavoro, alla mobilità geografica, al cambiamento della sede di lavoro, alla sospensione del rapporto di lavoro con mantenimento del posto. Il risarcimento, lungi dall’essere una sorta di assistenzialismo fine a se stesso, deve trasformarsi in opportunità per la vittima.

L’incontro potrebbe concludersi con un documento ufficiale sottoscritto dalla Presidente Nazionale e dalle sette Presidenti Distrettuali ed essere presentato agli organi competenti per sollecitare un testo di legge che preveda il risarcimento così come indicato dalla legge europea.

Giulia Galantino,  Presidente FIDAPA-BPW ITALY Distretto Sud-Est

 

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